CIRCOLARE N. 001-2010 DEL 5
GENNAIO 2010
Rivalutazione quote e terreni:
I
beneficiari della norma sono le
persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. Coloro
che intendono usufruire della nuova opportunità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili,
nonché delle partecipazioni in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2010, possono farlo entro
il 31 ottobre 2010,
termine entro il quale occorre asseverare la perizia di valutazione e versare
l'imposta sostitutiva.
La rivalutazione di terreni e quote consente di
aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e quindi riduce la plusvalenza
imponibile ai fini Irpef di cui all'art. 67 del Tuir. E' pertanto necessario provvedere alla
redazione e asseverazione della perizia di stima e al versamento della relativa
imposta sostitutiva - o della prima rata - entro il 31 ottobre 2010. Le
aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva sono state confermate, nella misura del 4% per terreni, aree edificabili e
partecipazioni qualificate; nella
misura del 2% per le partecipazioni non qualificate. Le aliquote si
applicano al valore risultante dalla perizia. L'imposta è rateizzabile in tre
rate annuali. Limitatamente alle partecipazioni societarie, la perizia può essere
redatta anche successivamente alla cessione delle medesime.
Si rammenta
che è necessario provvedere alla redazione e alla asseverazione della perizia
di stima, in quanto le aliquote sono applicate sul valore lordo risultante
dalla perizia. Ai fini del calcolo della convenienza della rivalutazione, si
ricorda che relativamente alle partecipazioni qualificate (percentuale di
possesso superiore al 20% per le società di capitali non quotate e al 25% per
le società di persone) ai sensi del DM del 2 aprile 2008 è stata aumentata la
percentuale al 49,72% (in luogo del 40%) di plusvalenza tassabile in sede di
capital gain.
Per quanto riguarda
i terreni edificabili, la rivalutazione è
conveniente in quanto la legge ha spostato il riferimento alla data del 1° gennaio
2010 e pertanto potranno essere considerate le variazioni urbanistiche
intervenute fino a tale data. Limitatamente ai terreni agricoli, l’art. 7
della Legge 448/2001 dispone che il
valore della perizia costituisce anche il valore normale minimo di riferimento
ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali. Per questa
ragione la redazione della perizia deve precedere l’atto di trasferimento (Circ. 16/E del 1° febbraio 2002). Per i terreni colpiti da
usufrutto. La rivalutazione può essere eseguita sia dal nudo proprietario sia
dall’usufruttuario. Il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà si
determina applicando i coefficienti vigenti ai fini dell’imposta di registro e
sulla base dell’età dell’usufruttuario, alla data del 1° gennaio 2010. Il nudo
proprietario non può rivalutare con il valore dell’area anche la parte
corrispondente all’usufrutto in quanto manca il requisito del possesso.
I professionisti
abilitati alla redazione della perizia giurata sono relativamente ai terreni, geometri, ingegneri, architetti, dottori
agronomi, agrotecnici, periti agrari, e periti
industriali edili. Per quanto riguarda le partecipazioni societarie, la
rivalutazione è di competenza di dottori commercialisti ed esperti contabili, e
revisori contabili. L’asseverazione della perizia dovrà avvenire presso il
Tribunale, da un notaio o da un giudice di pace, entro il 31 ottobre 2010.