CIRCOLARE N. 001-2010 DEL 5 GENNAIO 2010

 

Rivalutazione quote e terreni: la Finanziaria riapre i termini, sino al 31 ottobre 2010

 

La Finanziaria 2010 prevede una ulteriore riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni agricoli, aree edificabili e quote delle società. La norma è contenuta nell'art. 2 comma 229 della Finanziaria, approvata definitivamente dal Senato.

 I beneficiari della norma sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. Coloro che intendono usufruire della nuova opportunità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2010, possono farlo entro il 31 ottobre 2010, termine entro il quale occorre asseverare la perizia di valutazione e versare l'imposta sostitutiva.

 La rivalutazione di terreni e quote consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e quindi riduce la plusvalenza imponibile ai fini Irpef di cui all'art. 67 del Tuir. E' pertanto necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e al versamento della relativa imposta sostitutiva - o della prima rata - entro il 31 ottobre 2010. Le aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva sono state confermate, nella misura del 4% per terreni, aree edificabili e partecipazioni qualificate; nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate. Le aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia. L'imposta è rateizzabile in tre rate annuali. Limitatamente alle partecipazioni societarie, la perizia può essere redatta anche successivamente alla cessione delle medesime.

 Si rammenta che è necessario provvedere alla redazione e alla asseverazione della perizia di stima, in quanto le aliquote sono applicate sul valore lordo risultante dalla perizia. Ai fini del calcolo della convenienza della rivalutazione, si ricorda che relativamente alle partecipazioni qualificate (percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali non quotate e al 25% per le società di persone) ai sensi del DM del 2 aprile 2008 è stata aumentata la percentuale al 49,72% (in luogo del 40%) di plusvalenza tassabile in sede di capital gain. 

Per quanto riguarda i terreni edificabili, la rivalutazione è conveniente in quanto la legge ha spostato il riferimento alla data del 1° gennaio 2010 e pertanto potranno essere considerate le variazioni urbanistiche intervenute fino a tale data. Limitatamente ai terreni agricoli, l’art. 7 della Legge 448/2001 dispone che il valore della perizia costituisce anche il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali. Per questa ragione la redazione della perizia deve precedere l’atto di trasferimento (Circ. 16/E del 1° febbraio 2002). Per i terreni colpiti da usufrutto. La rivalutazione può essere eseguita sia dal nudo proprietario sia dall’usufruttuario. Il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà si determina applicando i coefficienti vigenti ai fini dell’imposta di registro e sulla base dell’età dell’usufruttuario, alla data del 1° gennaio 2010. Il nudo proprietario non può rivalutare con il valore dell’area anche la parte corrispondente all’usufrutto in quanto manca il requisito del possesso.

I professionisti abilitati alla redazione della perizia giurata sono relativamente ai terreni, geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, e periti industriali edili. Per quanto riguarda le partecipazioni societarie, la rivalutazione è di competenza di dottori commercialisti ed esperti contabili, e revisori contabili. L’asseverazione della perizia dovrà avvenire presso il Tribunale, da un notaio o da un giudice di pace, entro il 31 ottobre 2010.